Il progetto in consultazione comprende la modifica di 26 ordinanze agricole. Le modifiche sono tese a rafforzare la produzione vegetale e a impostare la promozione dell’allevamento di animali nell’ottica di una maggiore sostenibilità. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.
Per attuare la mozione 22.4253 CET-S nel progetto in consultazione vengono proposte 10 misure tese a rafforzare il principio della coltivazione diretta, la posizione dei coniugi e lo spirito imprenditoriale nell’agricoltura.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 26 ordinanze agricole.
Il pacchetto contiene un disegno di un decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2026–2029 e una descrizione delle modifiche previste a livello di ordinanza.
Per l’attuazione della mozione 19.3445 il progetto in consultazione propone di vincolare la concessione di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali individuali a una nuova condizione.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 16 ordinanze agricole.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 22 ordinanze agricole.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di tre ordinanze agricole del Consiglio federale.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 11 ordinanze agricole del Consiglio federale e di un'ordinanza del DEFR.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 15 ordinanze agricole del Consiglio federale, di 3 ordinanze del DEFR e di 2 ordinanze dell'UFAG.
Con la Politica agricola a partire dal 2022 il Consiglio federale intente migliorare le condizioni quadro di politica agricola nei settori Mercato, Azienda e Ambiente. In tal modo la filiera agroalimentare svizzera deve poter sfruttare le opportunità in maniera più autonoma e con un più ampio margine di manovra imprenditoriale.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 14 ordinanze agricole del Consiglio federale e di due atti normativi del DEFR.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 16 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di un'ordinanza dell'UFAG.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 9 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di un'ordinanza dell'UFAG. Propone sostanzialmente semplificazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'agricoltura.
Il pacchetto contiene un disegno di un decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018-2021 e una descrizione delle modifiche previste a livello di ordinanza.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 17 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di uno dell'UFAG. Propone sostanzialmente semplificazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'agricoltura e adeguamenti delle unità standard di manodopera.
Il controprogetto diretto riprende il principio della sicurezza alimentare e riconosce il contributo fornito dalla produzione indigena, inserendolo in un concetto globale completo e coerente. Oltre alla produzione indigena sostenibile, tale concetto contempla la valenza delle basi di produzione (in particolare le terre coltive), la competitività della catena di valore, le importazioni di derrate alimentari e il consumo rispettoso delle risorse naturali nell'ottica della sicurezza alimentare.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di otto ordinanze agricole del Consiglio federale e di due atti normativi, uno del DEFR e uno dell'UFAG. Sono proposte soprattutto ottimizzazioni per quanto riguarda l'esecuzione della legge sull'agricoltura, in particolare nell'ambito del diritto ai pagamenti diretti, dei coefficienti UBG per bisonti, dei contingenti d'importazione per uova e cereali panificabili, dei contributi per l'allevamento e di un ampliamento dell'obbligo di dichiarazione per sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.
Adeguamento di ordinanze in base alle nuove disposizioni legali e al fine dell'applicazione della politica agricola 2014-2017 (OPD, ordinanza DOP/IGP, ordinanza sull'agricoltura biologica, OIAgr e OSL).
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.
Applicazione dell'art. 48 cpv. 2bis della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) mediante una modifica delle seguenti ordinanze:
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.
Il pacchetto d'ordinanze contiene le disposizioni d'esecuzione concernenti la revisione della legge sull'agricoltura (RS 910.1) in relazione alla Politica agricola 2014-2017, che entreranno in vigore a partire dal 2014. L'elemento centrale del pacchetto è la nuova ordinanza sui pagamenti diretti.
La consultazione dello stato della storia dell'animale e dello stato BVD deve essere illimitata e gratuita per chiunque.
L'ordinanza sull'allevamento di animali disciplina il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e il versamento di contributi per misure zootecniche. Contiene altresì disposizioni concernenti l'importazione di animali vivi e l'immissione in commercio di animali da allevamento. Sulla scorta delle esperienze acquisite nell'ambito del riconoscimento e data la necessità di procedere a precisazioni e adeguamenti in relazione al versamento dei contributi e dell'importazione, vengono riviste tutte le disposizioni.