Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati. Il progetto recepisce le novità introdotte dal regolamento Prüm II nella legislazione svizzera. Per partecipare alla cooperazione di Prüm, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea (entrato in vigore il 1° marzo 2023). In base a questo accordo, la Svizzera si è impegnata ad adottare le modifiche legate alla cooperazione di Prüm. L'attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà modifiche alla Legge sui profili del DNA, al Codice penale svizzero, alla Legge sull'asilo (LAsi) e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
La polizia deve sapere ciò che la polizia sa. In un’epoca di globalizzazione della criminalità lo scambio di informazioni è di fondamentale importanza. La revisione della LSIP accoglie la richiesta avanzata nella mozione depositata da Eichenberger 18.3592 e nei postulati di Schläfli [Romano] 15.3325 e Guggisberg 20.3809 riguardo a un miglioramento dello scambio di dati di polizia. La revisione della LSIP crea i presupposti giuridici per l’interrogazione unica. Vengono così eliminate le complesse regolamentazioni delle interfacce a vantaggio di un utilizzo più efficiente delle informazioni.
Con il Regolamento (UE) 2022/1190 del 6 luglio 2022, l’Unione Europea prevede che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto(Europol) possa emettere le segnalazioni informative agli Stati Schengen nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) per combattere i reati gravi e il terrorismo. L’attuazione nel diritto nazionale richiede una revisione parziale della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Grazie alle segnalazioni informative, gli utenti finali del SIS, come i dipendenti delle forze di polizia cantonali o dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), possono sapere da una ricerca nel SIS che una determinata persona è sospettata di essere coinvolta in un reato di competenza di Europol. Su questa base, le autorità competenti adottano le misure previste dalla segnalazione. È inoltre previsto che Europol possa chiedere alla Svizzera di inserire segnalazioni nel SIS. Anche questo sarà possibile con l’attuazione prevista nel diritto nazionale.
Con la nuova legge federale si intende vietare Hamas, i gruppi che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas. In questo modo le autorità federali e cantonali possono procedere efficacemente contro tali organizzazioni e chi le sostiene in Svizzera. Il divieto offre inoltre la certezza del diritto agli intermediari finanziari e contribuisce a prevenire abusi del sistema finanziario svizzero da parte di Hamas e delle organizzazioni associate. Inoltre, la nuova legge conferisce al Consiglio federale la competenza di vietare le organizzazioni e i gruppi associati ad Hamas che sono particolarmente vicini ad esso e che ne condividono gli obiettivi, la condotta o i mezzi. La legge avrà una validità limitata di cinque anni.
L’Unione europea desidera rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri o associati a Schengen. La Direttiva (UE) 2023/977 mira a modernizzare il quadro giuridico esistente e a standardizzare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto all’interno dello spazio Schengen. Essa definisce i principi e le condizioni dello scambio di informazioni e le varie scadenze per rispondere alle richieste presentate da un altro Stato Schengen. Specifica inoltre i compiti dell’SPOC (Single Point Of Contact), le sue capacità, la sua organizzazione e la sua composizione. La questione della protezione dei dati è un elemento importante della Direttiva (UE) 2023/977. La Direttiva (UE) 2023/977 contiene disposizioni che devono essere incorporate nel diritto nazionale. Queste devono essere inserite nella Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).
Con la legge sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei, la Svizzera potrà in futuro utilizzare uno strumento collaudato a livello internazionale per combattere il terrorismo e i reati gravi. È in uso da circa 20 anni negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito e da circa 10 anni nella maggior parte degli Stati membri dell’UE. Con questa legge, la Svizzera adempie ai suoi obblighi internazionali. In particolare, sono obbligatorie tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione delle risorse per la raccolta, il trattamento e l’analisi dei dati PNR.
La realizzazione dei nuovi regolamenti dell’UE sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori delle frontiere, della migrazione e della polizia richiede adeguamenti a livello di ordinanza. Questo progetto crea una nuova ordinanza nazionale sull’interoperabilità.
Il 13 giugno 2021 il Popolo ha approvato la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Alcune disposizioni relative alla cooperazione di polizia e alle indagini in incognito entreranno in vigore già in autunno. L’attuazione delle misure preventive di polizia previste dalla MPT è concretizzata nell’afferente ordinanza. Nella seduta del 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha quindi posto in consultazione l’ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT).
Il 25 settembre 2020 l’Assemblea federale ha adottato la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre). La LPre si prefigge di impedire l’uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti. L’accesso di privati a simili sostanze verrà in parte limitato. Con il presente progetto s’intende mettere in atto la LPre a livello di ordinanza.
Il nuovo regolamento (UE) 2020/493 istituisce una nuova base legale per il sistema FADO, che sostituisce la precedente e costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Per garantire la trasposizione nel diritto svizzero di questo sviluppo di Schengen occorre adeguare la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) e, all'occorrenza, in un secondo tempo anche le pertinenti ordinanze.
Il progetto attua gli obblighi derivanti dalla firma dell'accordo di Prüm, del protocollo Eurodac e dell'accordo PCSC. Questi accordi approfondiscono la cooperazione internazionale di polizia. L'accordo di Prüm facilita il confronto dei profili DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i paesi dell'UE. L'accordo PCSC prevede un confronto semplificato dei profili DNA e delle impronte digitali con gli Stati Uniti. Il protocollo Eurodac contiene il confronto delle impronte digitali delle autorità di contrasto con i dati contenuti nella banca dati europea sull'asilo Eurodac. L'attuazione di questi accordi a livello federale richiederà adeguamenti della Legge sui profili del DNA, del Codice penale svizzero (CP), della Legge sull'asilo (LAsi) e della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Il progetto traspone i nuovi regolamenti dell'UE sull'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE in materia di migrazione, frontiere e polizia. L'attuazione richiede in particolare adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Il disegno di legge attua la mozione 15.4150 (Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori). La messa in atto della mozione necessita altresì una modifica del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare. Inoltre, tramite il disegno di legge è adempiuto l'incarico assegnato dal postulato 16.3003 di analizzare i termini di conservazione dei profili del DNA. La modifica di legge offre inoltre l'occasione per disciplinare in modo esplicito a livello di legge la ricerca allargata di legami di parentela (nota anche come ricerca familiare).
Il 17 maggio 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato la direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE). Il 31 maggio 2017 la modifica della direttiva UE sulle armi è stata notificata alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 28 settembre 2018 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) che traspone questo sviluppo nel diritto svizzero (FF 2018 5159). Tale modifica richiede a sua volta modifiche all'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).
La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) mira a integrare gli strumenti di polizia preventivi esistenti e previsti al di fuori di un procedimento penale, ossia prima dell'avvio di un procedimento penale o dopo l'esecuzione di pene detentive. La legge va a integrare le misure previste dal Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Le misure proposte perseguono un duplice obiettivo: impedire alle persone giudicate come pericolose di recarsi nelle zone di conflitto e tenerle lontane dal loro ambiente criminogeno.
Con decisione del 9 dicembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto di legge da porre in consultazione concernente il disciplinamento dei precursori di sostanze esplodenti in Svizzera. L'avamprogetto contempla le misure seguenti: il controllo della fornitura di precursori a privati (tra l'altro la registrazione delle transazioni e delle autorizzazioni di acquisto) e la possibilità di segnalare avvenimenti sospetti. Questo progetto legislativo costituisce un ulteriore elemento del dispositivo di lotta al terrorismo. Le misure previste permetteranno di ostacolare l'uso abusivo di precursori a fini terroristici.
La direttiva (UE) 2017/853 modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'obiettivo di tale revisione era di colmare le lacune incontrate nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE. La trasposizione della direttiva riguarda, come già nel caso della direttiva precedente 91/477/CEE, la legge federale sulle armi e la relativa ordinanza.
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive sostituisce la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio. La nuova Convenzione contiene oltre alle misure di sicurezza fisica e pubblica anche il concetto di servizi, inteso come accoglienza degli spettatori. In tale contesto è necessaria la piena cooperazione tra autorità, associazioni sportive, tifoserie e imprese di trasporti.
La presente ordinanza, intesa come misura accompagnatoria all'abolizione dello statuto di artista di cabaret a partire dal 1° gennaio 2016, consentirà alla Confederazione, e nella fattispecie a fedpol, di concedere aiuti finanziari volti alla prevenzione dei reati in materia di prostituzione.
Con la revisione parziale dell'ordinanza sulle armi (RS 514.541) s'intende adeguare agli sviluppi attuali il divieto (di possedere armi) per i cittadini di determinati Stati di cui all'articolo 12 capoverso 1. Nel contempo all'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza sulle armi è prevista una nuova disposizione secondo cui una copia dell'estratto del casellario giudiziale, eventualmente richiesto all'acquirente di un'arma o di una parte essenziale di un'arma, dovrà essere anch'esso trasmesso all'ufficio cantonale delle armi. L'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza sulle armi, inoltre, viene adeguato al tenore dell'articolo 7 capoverso 2 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54) cui è subordinato.
Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale ha proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Sulla base di tali proposte, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato le mozioni 13.3000 - 13.3003. Il presente avamprogetto attua tali mozioni.
Con l'ordinanza s'intendono creare le basi giuridiche affinché la Confederazione possa adottare le misure volte a prevenire la tratta di esseri umani (p. es. campagne pubbliche). In virtù di tale ordinanza la Confederazione potrà inoltre accordare aiuti finanziari a organizzazioni non governative che contribuiscono a prevenire la tratta di esseri umani.
Consultazione del mandato relativo alla rinegoziazione dell'Accordo di cooperazione di polizia con l'Italia in vigore dal 2000. La rinegoziazione dell'Accordo di polizia verte sulle possibilità di sviluppo rilevate a livello di esperti. Il nuovo Accordo di polizia prevede l'integrazione di ulteriori settori di cooperazione, di cui alcuni concernono anche i Cantoni.
Nella sessione invernale del 2011 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni) che prevede l'istituzione, in seno alla Confederazione, di un Servizio centrale di protezione dei testimoni. Il servizio sarà responsabile dell'esecuzione uniforme dei programmi di protezione dei testimoni nell'ambito di procedimenti penali federali o cantonali. Nell'ordinanza sulla protezione dei testimoni è, tra le altre cose, fissata la partecipazione finanziaria dei singoli Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni e sono stabilite le prestazioni di consulenza e di sostegno che devono essere risarcite al Servizio di protezione dei testimoni.
La modifica della legge sul riciclaggio di denaro ha lo scopo di precisare le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro concernente lo scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri e con gli intermediari finanziari.