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Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati. Il progetto recepisce le novità introdotte dal regolamento Prüm II nella legislazione svizzera. Per partecipare alla cooperazione di Prüm, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea (entrato in vigore il 1° marzo 2023). In base a questo accordo, la Svizzera si è impegnata ad adottare le modifiche legate alla cooperazione di Prüm. L'attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà modifiche alla Legge sui profili del DNA, al Codice penale svizzero, alla Legge sull'asilo (LAsi) e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
Vista la modifica della legge del 29 settembre 2023 sui trapianti, le relative ordinanze devono essere modificate in modo sostanziale. Le modifiche riguardano le ordinanze seguenti: ordinanza sui trapianti, ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi, ordinanza sull’attribuzione di organi, ordinanza sugli xenotrapianti, ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti, ordinanza sulle sperimentazioni cliniche e ordinanza sui medicamenti. La revisione propone l’introduzione di un sistema di vigilanza nel settore dei trapianti. Inoltre, punta a garantire una regolamentazione delle banche dati nel settore dei trapianti conforme alle esigenze in materia di protezione dei dati nonché a ottimizzare l’esecuzione, in particolare in materia di autorizzazioni.
Ordinanza sulla nuova legge LPCEG. Tra le altre cose, s’intende rendere obbligatorio per gli utenti professionali (tra cui gli avvocati) e le autorità coinvolte nei procedimenti lo scambio di scritti per via elettronica. Affinché tutte le parti coinvolte in procedimenti giudiziari possano scambiarsi dati per via elettronica con i tribunali, i ministeri pubblici e le autorità di esecuzione della giustizia, si prevede di allestire una piattaforma centrale che rispetti elevati requisiti di sicurezza. L'Ufficio federale di giustizia è responsabile dell'elaborazione delle pertinenti basi legali federali.
Il 22 maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente (LTPG) insieme alla revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro. La LTPG prevede l’introduzione di un registro federale (registro per la trasparenza) al quale le società e le altre persone giuridiche dovranno comunicare l’identità dei loro titolari effettivi. L’ordinanza stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche e degli intermediari finanziari, le procedure da seguire e i poteri delle autorità, oltre a specificare il contenuto del registro compresa la protezione dei dati. L’ordinanza è stata redatta in parallelo allo sviluppo del progetto informatico volto a rendere operativo il registro. Tutte le misure legislative dovrebbero entrare in vigore a metà del 2026 per poter essere prese in considerazione nella prossima revisione da parte del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Con la revisione parziale sono create le basi per un accesso ai servizi d’emergenza della polizia, dei pompieri e dei servizi sanitari tramite una funzione testuale. Vengono inoltre introdotti accanto ai servizi d’emergenza la categoria dei servizi di assistenza e consulenza nonché un numero breve per l’aiuto alle vittime. Infine, sono oggetto di adeguamento anche alcune disposizioni tecniche (in particolare relative alle chiamate d’emergenza provenienti da veicoli, NGeCall). Nel complesso, la revisione parziale costituisce un primo passo verso la modernizzazione del settore delle chiamate e dei servizi d’emergenza.
Il progetto di consultazione per la modifica della Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) serve a sostituire la disposizione transitoria dell’articolo 71 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD): poiché i dati delle persone giuridiche non rientrano più nel campo di applicazione della LPD o nel concetto di dati personali dopo la revisione totale della LPD, occorre garantire in particolare che gli organi federali dispongano di basi giuridiche sufficienti per il trattamento dei dati delle persone giuridiche anche dopo il 1° settembre 2028.
Nuova base giuridica per la creazione, la gestione e il finanziamento di un registro delle malattie rare, per il sostegno finanziario di informazioni coordinate su strutture di assistenza adeguate e specializzate per combattere le malattie rare e per il sostegno finanziario delle attività di informazione e consulenza delle organizzazioni di diritto pubblico o privato sulle malattie rare.
La polizia deve sapere ciò che la polizia sa. In un’epoca di globalizzazione della criminalità lo scambio di informazioni è di fondamentale importanza. La revisione della LSIP accoglie la richiesta avanzata nella mozione depositata da Eichenberger 18.3592 e nei postulati di Schläfli [Romano] 15.3325 e Guggisberg 20.3809 riguardo a un miglioramento dello scambio di dati di polizia. La revisione della LSIP crea i presupposti giuridici per l’interrogazione unica. Vengono così eliminate le complesse regolamentazioni delle interfacce a vantaggio di un utilizzo più efficiente delle informazioni.
L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni. Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Le presenti disposizioni attuative disciplinano i fondamenti del sistema d’informazione sui controlli della circolazione (SICC), affidandone l’organizzazione e la gestione al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 89t della legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01). Pertanto si intendono abrogate le rispettive disposizioni dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013).
La legge sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e) pone le basi per l’introduzione del mezzo d’identificazione elettronico (Id-e) statale in Svizzera. La Confederazione verifica l’identità del richiedente e gli rilascia un Id-e. L’Id-e e gli altri mezzi di autenticazione elettronici sono emessi mediante un’infrastruttura statale di fiducia messa a disposizione dalla Confederazione. La legge sull’Id-e disciplina i requisiti di questa infrastruttura, che sarà accessibile agli attori dei settori pubblico e privato. Al Consiglio federale è delegata la competenza di specificare in un’ordinanza il quadro previsto dalla legge. Le disposizioni di esecuzione della legge sull’Id-e, che saranno sottoposte a consultazione, mirano in particolare a disciplinare le procedure di identificazione e di rilascio, le misure di protezione dei dati e i vari standard tecnici e organizzativi applicabili all’Id-e, agli altri mezzi di autenticazione elettronici e all’infrastruttura di fiducia della Confederazione.
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