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Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati. Il progetto recepisce le novità introdotte dal regolamento Prüm II nella legislazione svizzera. Per partecipare alla cooperazione di Prüm, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea (entrato in vigore il 1° marzo 2023). In base a questo accordo, la Svizzera si è impegnata ad adottare le modifiche legate alla cooperazione di Prüm. L'attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà modifiche alla Legge sui profili del DNA, al Codice penale svizzero, alla Legge sull'asilo (LAsi) e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
La Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari semplifica l'esazione internazionale di prestazioni alimentari, in particolare nei confronti di figli. Prevede autorità centrali che collaborano a livello transfrontaliero per aiutare le persone aventi diritto a prestazioni alimentari e le autorità che anticipano tali prestazioni a far valere i loro diritti. La Convenzione sull'obbligazione alimentare sostituirà le convenzioni di assistenza amministrativa e giudiziaria già in vigore in Svizzera in materia di obbligazioni alimentari. È completata da un protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Allo stesso tempo, l'organizzazione delle autorità in Svizzera dovrà essere adattata alle nuove esigenze e concretizzata in una legge di attuazione.
In primo luogo, la revisione parziale del LOTC sancisce nel diritto svizzero gli elementi dei negoziati istituzionali con l'UE. In secondo luogo, il LOTC sarà integrato con strumenti per affrontare le mutate circostanze del commercio di beni, in particolare a causa della digitalizzazione e dei requisiti di sostenibilità. In terzo luogo, sarà garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), attualmente in fase di parziale revisione.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e lo spazio Schengen/Dublino. Le basi legali del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono, tra le altre, il regolamento AMMR (UE) 2024/1351, il regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 e il regolamento sugli accertamenti (UE) 2024/1356. Oltre a quelle direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Per concretizzare le modifiche legislative è necessario adeguare varie ordinanze della legislazione svizzera.
La convenzione di domicilio tra la Svizzera e l'Impero di Persia (oggi Iran) è stata conclusa nel 1934. Prevede l'applicazione del diritto nazionale in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio (art. 8). L'applicazione del diritto nazionale era comune all'epoca, ma oggi pone problemi di applicazione del diritto e di incertezza giuridica. L'articolo 8 della convenzione di domicilio deve quindi essere adattato in modo che il diritto svizzero si applichi in linea di principio in Svizzera.
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento, ratifica della Convenzione n. 190 e della Convenzione n. 191
L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni. Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Il «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) è una normativa unilaterale dei Stati Uniti d’America (USA) che vale per tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti di contribuenti americani o a versare un’imposta elevata. Attualmente, l’attuazione in Svizzera è fondata sul modello 2. Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati dei conti, con il consenso dei clienti americani interessati, direttamente alle autorità fiscali americane. L’accordo secondo il modello 1 nuovamente negoziato con gli USA prevede l’introduzione di une scambio automatico et reciproco di informazioni sui conti bancari tra autorità competenti. Il cambiamento di modello necessita l’elaborazione di una nuova legge FATCA (Modello 1) e di un’ordinanza di attuazione. L’entrata in vigore del nuovo accordo FATCA (modello 1), della nuova legge FATCA (modello 1) e dell’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2027 (primo scambio di informazioni nel 2028).
Fino a nuovo avviso le possibilità di viaggiare concesse attualmente alle persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione provvisoria vanno mantenute in virtù della normativa corrispondente dell’UE e dell’esenzione dal visto nello spazio Schengen per le persone con passaporto biometrico dell’Ucraina. Con la modifica di legge proposta viene introdotta nella LStrI una pertinente regolamentazione speciale, applicabile fino all’abrogazione della protezione provvisoria per le persone provenienti dall’Ucraina.
In assenza di trattati bilaterali, la Convenzione di Lubiana-L’Aia permette di sancire in una base convenzionale l’obbligo di mutua cooperazione internazionale in materia penale per i crimini internazionali. Riprende sostanzialmente la definizione di questo tipo di crimini e i principi dell’assistenza giudiziaria come sanciti nel diritto svizzero, in particolare nel Codice penale (CP) e nell’Assistenza in materia penale (AIMP). S’intende codificare il crimine di aggressione nel diritto svizzero in modo analogo al crimine di genocidio, ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra. Codificare nel diritto nazionale il crimine di aggressione permette alla Svizzera di adottare anche l’allegato H della Convenzione di Lubiana-L’Aia e attuare la mozione Sommaruga (22.3362) già trasmessa dal Parlamento.
Nell’ambito della tassazione minima dell’OCSE, è previsto uno scambio di informazioni fiscali sulla base dell’«Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE». L’accordo GloBE consente la presentazione centralizzata delle informazioni GloBE in Svizzera, il che rappresenta uno sgravio amministrativo per i gruppi multinazionali interessati in Svizzera.
Il Consiglio federale propone una nuova legge federale sulle operazioni spaziali. L’obiettivo è in particolare quello di regolamentare il funzionamento dei satelliti e di attuare le convenzioni spaziali dell’ONU ratificate dalla Svizzera. Le operazioni spaziali contribuiscono in modo significativo al funzionamento della nostra economia e della nostra società. Si tratta di attività ad alto valore aggiunto che vengono svolte a beneficio delle generazioni presenti e future. Oltre 40 Stati firmatari dei Trattati dell’ONU sullo spazio extra-atmosferico dispongono oggi di leggi spaziali nazionali che attuano i trattati dell’ONU. Secondo il Consiglio federale, anche in Svizzera è necessario e auspicabile regolamentare gli aspetti specifici delle attività spaziali legati alla tecnologia spaziale, ossia il funzionamento, il controllo e il monitoraggio dei satelliti. Il disegno di legge disciplina l’autorizzazione e la supervisione delle attività spaziali, le questioni di responsabilità e un registro nazionale per gli oggetti spaziali. In linea con la «Politica spaziale 2023», il Consiglio federale intende incrementare la sicurezza del diritto per tutti gli attori coinvolti e, allo stesso tempo, accrescere l’attrattività della Svizzera come polo per questo settore in rapida crescita.
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