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Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati. Il progetto recepisce le novità introdotte dal regolamento Prüm II nella legislazione svizzera. Per partecipare alla cooperazione di Prüm, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea (entrato in vigore il 1° marzo 2023). In base a questo accordo, la Svizzera si è impegnata ad adottare le modifiche legate alla cooperazione di Prüm. L'attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà modifiche alla Legge sui profili del DNA, al Codice penale svizzero, alla Legge sull'asilo (LAsi) e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
La Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari semplifica l'esazione internazionale di prestazioni alimentari, in particolare nei confronti di figli. Prevede autorità centrali che collaborano a livello transfrontaliero per aiutare le persone aventi diritto a prestazioni alimentari e le autorità che anticipano tali prestazioni a far valere i loro diritti. La Convenzione sull'obbligazione alimentare sostituirà le convenzioni di assistenza amministrativa e giudiziaria già in vigore in Svizzera in materia di obbligazioni alimentari. È completata da un protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Allo stesso tempo, l'organizzazione delle autorità in Svizzera dovrà essere adattata alle nuove esigenze e concretizzata in una legge di attuazione.
In primo luogo, la revisione parziale del LOTC sancisce nel diritto svizzero gli elementi dei negoziati istituzionali con l'UE. In secondo luogo, il LOTC sarà integrato con strumenti per affrontare le mutate circostanze del commercio di beni, in particolare a causa della digitalizzazione e dei requisiti di sostenibilità. In terzo luogo, sarà garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), attualmente in fase di parziale revisione.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e lo spazio Schengen/Dublino. Le basi legali del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono, tra le altre, il regolamento AMMR (UE) 2024/1351, il regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 e il regolamento sugli accertamenti (UE) 2024/1356. Oltre a quelle direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Per concretizzare le modifiche legislative è necessario adeguare varie ordinanze della legislazione svizzera.
La convenzione di domicilio tra la Svizzera e l'Impero di Persia (oggi Iran) è stata conclusa nel 1934. Prevede l'applicazione del diritto nazionale in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio (art. 8). L'applicazione del diritto nazionale era comune all'epoca, ma oggi pone problemi di applicazione del diritto e di incertezza giuridica. L'articolo 8 della convenzione di domicilio deve quindi essere adattato in modo che il diritto svizzero si applichi in linea di principio in Svizzera.
L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni. Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Fino a nuovo avviso le possibilità di viaggiare concesse attualmente alle persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione provvisoria vanno mantenute in virtù della normativa corrispondente dell’UE e dell’esenzione dal visto nello spazio Schengen per le persone con passaporto biometrico dell’Ucraina. Con la modifica di legge proposta viene introdotta nella LStrI una pertinente regolamentazione speciale, applicabile fino all’abrogazione della protezione provvisoria per le persone provenienti dall’Ucraina.
L’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è stata approvata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Essa specifica i requisiti per il reporting di sostenibilità nel Codice delle Obbligazioni, nato dalla controproposta all’Iniziativa multinazionali responsabili. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SIF), in collaborazione con il DATEC (UFAM, UFE) e il DFGP (UFG), di rivedere l’ordinanza entro tre anni dall’entrata in vigore, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi internazionali. Inoltre, il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF, in collaborazione con il DATEC (UFAM), di presentare entro la fine del 2024 una revisione dell’ordinanza, al fine di includere i requisiti minimi per i piani di transizione degli istituti finanziari.
Le Gouvernement jurassien a mis en consultation un avant-projet de loi sur la coopération au développement et l’aide humanitaire. La création d'une loi s'inscrit dans le prolongement des orientations récentes, notamment du partenariat établi avec la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD). Elle fixe un cadre général à l'action de l’État dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
L’RSI (2005) disciplina la collaborazione internazionale in materia di controllo degli eventi che possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Scopo principale dell’RSI è prevenire la diffusione delle malattie infettive evitando di creare ostacoli inutili al traffico e al commercio internazionali. Il 1° giugno 2024, l'Assemblea mondiale della sanità (AMS) ha adottato per consenso gli emendamenti all’RSI (2005). Le loro conseguenze per la Svizzera sono state analizzate nel presente rapporto esplicativo.
Il disegno di legge propone modifiche nell'ambito dei mercati finanziari per quanto riguarda la procedura di assistenza amministrativa della FINMA, la cooperazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica da parte di autorità estere, la trasmissione transfrontaliera di informazioni da parte degli istituti sottoposti a vigilanza, gli audit transfrontalieri e la notifica transfrontaliera di documenti in materia amministrativa. Oltre alla modifica delle disposizioni della LFINMA si propone di modificare di conseguenza anche le disposizioni sulla cooperazione internazionale contenute nella Legge sui revisori (LSR) e nella Legge sulla Banca nazionale (LBN).
Die Schweizerische Bundesversammlung hat am 17. März 2023 eine Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung betreffend Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung verabschiedet. Diese Änderung schafft zusätzliche Spielräume für die Kantone. Einer dieser Spielräume soll genutzt werden, um am Handelsgericht einen sog. Zurich International Commercial Court zu errichten. An diesem können internationale handelsrechtliche Streitigkeiten in englischer Sprache verhandelt werden. Dazu muss das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess geändert werden. Die Änderung wird zum Anlass genommen, weitere Bestimmungen des Gesetzes zu präzisieren und zu bereinigen.
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale intende accelerare l’omologazione di prodotti fitosanitari in Svizzera modificando la legge sull’agricoltura. Il progetto prevede di introdurre in Svizzera una procedura di omologazione semplificata per i prodotti fitosanitari omologati in uno Stato membro dell’Unione europea confinante, nei Paesi Bassi o in Belgio. Le autorità svizzere dovranno valutare i rischi per l’essere umano, gli animali e l’ambiente solo nei settori che nel nostro Paese sottostanno a una protezione particolare.
Il Parlamento deve approvare gli Stati partner con cui la Svizzera deve introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard internazionale a partire dal 2026 e scambiare i dati per la prima volta nel 2027.
Il presente progetto di revisione è volto a modernizzare e digitalizzare la procedura svizzera di immatricolazione assicurandone la compatibilità con quella europea (allineamento al regolamento UE 2018/858). Nel contempo si procede all’attuazione delle mozioni Darbellay (13.3818 «Snellimento delle procedure d’immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale») e Reimann (16.3846 «Meno burocrazia attraverso l’abolizione della marca di controllo che attesta l’approvazione del tipo dei veicoli stradali»).
L’Unione europea ha approvato, nel quadro del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, i seguenti atti giuridici vincolanti per la Svizzera: regolamento AMMR, regolamento di crisi, regolamento Eurodac, regolamento sul rimpatrio alla frontiera e regolamento sugli accertamenti. I primi tre regolamenti UE contengono disposizioni che costituiscono sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac, mentre il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento sugli accertamenti costituiscono sviluppi dell’acquis di Schengen. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e per lo spazio Schengen/Dublino. La riforma mira da un canto a ridurre la migrazione irregolare verso l’Europa e al suo interno; dall’altro, secondo il principio della responsabilità condivisa e della solidarietà, intende alleggerire l’onere che grava sugli Stati membri dell’UE alle frontiere esterne Dublino che si trovano sotto particolare pressione o consentire deroghe per gli Stati membri che fanno fronte a una situazione di crisi. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE punta su procedure rapide alle frontiere esterne Schengen, sull’ulteriore sviluppo del sistema Dublino, sull’ampliamento della registrazione dei dati nel sistema Eurodac e su un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati membri dell’UE.
Il progetto prevede che i Paesi, in prevalenza occidentali, che hanno acquistato materiale bellico svizzero potranno riesportarlo in uno Stato terzo una volta trascorsi cinque anni dalla firma della dichiarazione di non riesportazione, sempre che siano rispettate alcune condizioni relative al diritto internazionale e al rispetto dei diritti umani. Il progetto è conforme al diritto della neutralità.
Il regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice dei visti Schengen va a completare la procedura esistente per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. In caso di minaccia alla salute pubblica sarà possibile prevedere restrizioni d’entrata e altre misure alle frontiere esterne Schengen. La nuova procedura di allontanamento permetterà di allontanare più facilmente le persone straniere che soggiornano illegalmente in Svizzera e vengono intercettate nella zona in prossimità della frontiera. Saranno inoltre apportate modifiche di carattere redazionale alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per uniformare la terminologia di quest’ultima al codice dei visti Schengen. Con l’ulteriore modifica della LStrI il Dipartimento federale degli affari esteri ottiene accesso al sistema nazionale ETIAS.
Il presente progetto si prefigge di adeguare la legge sull’infrastruttura finanziaria ai progressi tecnologici e agli sviluppi rilevanti degli standard internazionali e degli ordinamenti giuridici esteri. Nel contempo semplifica e rende più proporzionali diverse disposizioni. La revisione proposta mira a rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema finanziario e la competitività della piazza finanziaria svizzera.
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione con l’Italia e la Francia contengono norme specifiche sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e sul telelavoro. Il nuovo accordo con l’Italia è in vigore dal 1° gennaio 2024; quello con la Francia è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. Per garantire la corretta applicazione di tali norme, gli accordi prevedono lo scambio automatico di informazioni concernente i dati salariali. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi di questi due accordi richiede delle basi legali di diritto interno al fine di garantire la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali svizzere interessate. Queste basi sono stabilite dal presente disegno di legge.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Fall Derungs gegen die Schweiz entschieden, dass die Prüfung der bedingten Entlassung aus der Verwahrung durch ein Gericht nicht innerhalb der von Art. 5 Ziff. 4 EMRK geforderten kurzen Frist erfolgt ist und die Schweiz damit die EMKR verletzt hat. Um die Frist einzuhalten, ist eine Änderung des kantonalen Verfahrensrechts notwendig. Eine erste Vorlage ist vor einigen Jahren in der Vernehmlassung gescheitert. Mittlerweile haben wir die Sache mit einer Arbeitsgruppe nochmals grundlegend geprüft und eine neue Vorlage mit drei Varianten ausgearbeitet.
Nell’ottobre 2022, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha pubblicato il primo aggiornamento dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni (SAI) relative a conti finanziari e il nuovo quadro di comunicazione per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-asset. Per implementare gli standard SAI nel diritto svizzero, è necessario ratificare le basi giuridiche internazionali, l’addendum all’accordo SAI sui conti finanziari e l’accordo SAI sui cripto-asset, e modificare la LSAI e l’OSAIn.
Con il Regolamento (UE) 2022/1190 del 6 luglio 2022, l’Unione Europea prevede che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto(Europol) possa emettere le segnalazioni informative agli Stati Schengen nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) per combattere i reati gravi e il terrorismo. L’attuazione nel diritto nazionale richiede una revisione parziale della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Grazie alle segnalazioni informative, gli utenti finali del SIS, come i dipendenti delle forze di polizia cantonali o dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), possono sapere da una ricerca nel SIS che una determinata persona è sospettata di essere coinvolta in un reato di competenza di Europol. Su questa base, le autorità competenti adottano le misure previste dalla segnalazione. È inoltre previsto che Europol possa chiedere alla Svizzera di inserire segnalazioni nel SIS. Anche questo sarà possibile con l’attuazione prevista nel diritto nazionale.
Con la nuova legge federale si intende vietare Hamas, i gruppi che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas. In questo modo le autorità federali e cantonali possono procedere efficacemente contro tali organizzazioni e chi le sostiene in Svizzera. Il divieto offre inoltre la certezza del diritto agli intermediari finanziari e contribuisce a prevenire abusi del sistema finanziario svizzero da parte di Hamas e delle organizzazioni associate. Inoltre, la nuova legge conferisce al Consiglio federale la competenza di vietare le organizzazioni e i gruppi associati ad Hamas che sono particolarmente vicini ad esso e che ne condividono gli obiettivi, la condotta o i mezzi. La legge avrà una validità limitata di cinque anni.