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Le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca costituiscono una nuova infrastruttura di comunicazione, gestita da poche imprese attive a livello internazionale in base a regole da loro stabilite e attuate privatamente. La nuova legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca dovrebbe consentire di rafforzare i diritti degli utenti. Allo scopo di tutelare la libertà di opinione e di informazione di questi ultimi, ai fornitori di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi è richiesta maggiore trasparenza per quanto concerne la rimozione di contenuti e il blocco di conti utente. I fornitori vengono pertanto obbligati a informare in merito a tali decisioni e motivarle. Inoltre, devono mettere a disposizione un meccanismo di gestione dei reclami interno e, in caso di controversie, collaborare con un organismo preposto alla risoluzione extragiudiziale delle stesse. L'avamprogetto comprende anche disposizioni in materia di trasparenza in merito al contrassegno e all'indirizzamento della pubblicità nonché all'uso di sistemi di raccomandazione. La presentazione di un rapporto a cadenza regolare e la fornitura dell'accesso ai dati ad enti amministrativi e organi di ricerca consentono di meglio valutare e sorvegliare l'impatto che le attività delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi hanno sulla società.
Il divieto di concedere licenze generali per le centrali nucleari, previsto dalla legge sull’energia nucleare del 21 marzo 2003, dev’essere annullato.
Nel quadro dell’attuazione di un’iniziativa parlamentare, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di integrare il diritto penale ordinario svizzero con una fattispecie specifica che punisca la tortura. Il progetto si pone, da un lato, l’obiettivo di rafforzare la legislazione e dare un segnale contro questo crimine. Dall’altro, mira anche a potenziare la capacità della Svizzera di fornire assistenza giudiziaria in materia penale agli altri Stati.
Deve essere possibile ottenere nel SEE alcuni mezzi e apparecchi del EMAp su prescrizione medica a spese dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questo richiede delle modifiche della LAMal.
L’avamprogetto per la nuova legge speciale sancisce il divieto di mostrare, portare, utilizzare e diffondere pubblicamente simboli del nazionalsocialismo. Costituisce quindi la prima tappa dell’attuazione della mozione 23.4318 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) «Divieto dell’uso pubblico di simboli razzisti, inneggianti alla violenza e estremisti, quali ad esempio i simboli nazionalsocialisti».
Lo scopo della modifica è quello di creare la base giuridica per l’attuazione del progetto SpiGes («Spitalstationäre Gesundheitsversorgung»). Nell’ambito di questo progetto, i fornitori di prestazioni dovranno trasmettere a una piattaforma dell’Ufficio federale di statistica (UST) i dati necessari nel settore ospedaliero stazionario per adempiere ai compiti previsti dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e dalla Legge sulla statistica federale (LStat), conformemente al principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta. Le basi giuridiche adattate dovrebbero consentire la successiva integrazione dei dati ambulatoriali al fine di un trattamento nella soluzione gestita dall’UST.
L'attuale ORPM del 7 novembre 2007 deve essere adattata a causa della modifica del 29.09.2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10). In sostanza, l'ordinanza regola il calcolo del sussidio federale alla riduzione dei premi e dei contributi cantonali minimi alla riduzione dei premi. In particolare, a seguito della modifica della LAMal del 29.09.2023, è necessario specificare come vengono determinati i costi lordi cantonali, il 40% degli assicurati con i redditi più bassi e i premi effettivamente pagati per tutte le forme di assicurazione (premio medio).
Questa ordinanza agisce sul fronte dell’offerta e si prefigge di garantire l’approvvigionamento di energia elettrica del Paese in caso di grave penuria. La gestione centralizzata consente di ottimizzare al massimo le capacità di produzione e stoccaggio di energia elettrica ancora disponibili in Svizzera. Occorre inoltre garantire che la società nazionale di rete (Swissgrid) possa fruire dei servizi necessari alla stabilità del sistema. Swissgrid disciplina la gestione centralizzata delle capacità produttive così come l’importazione e l’esportazione di energia elettrica.
Oggetto del progetto posto in consultazione sono gli adeguamenti dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici al fine di accelerare l’ampliamento e la trasformazione delle reti elettriche. Con le misure proposte, il Consiglio federale intende semplificare e quindi accelerare le procedure di pianificazione e approvazione.
L’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è stata approvata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Essa specifica i requisiti per il reporting di sostenibilità nel Codice delle Obbligazioni, nato dalla controproposta all’Iniziativa multinazionali responsabili. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SIF), in collaborazione con il DATEC (UFAM, UFE) e il DFGP (UFG), di rivedere l’ordinanza entro tre anni dall’entrata in vigore, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi internazionali. Inoltre, il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF, in collaborazione con il DATEC (UFAM), di presentare entro la fine del 2024 una revisione dell’ordinanza, al fine di includere i requisiti minimi per i piani di transizione degli istituti finanziari.
La revisione parziale della legge sul Tribunale federale («revisione minore della LTF») riguarda l’organizzazione giudiziaria federale. L’avamprogetto riprende i punti della revisione fallita nel 2018 che sembrano tuttora pertinenti e in grado di ottenere un consenso politico. Si tratta principalmente di precisare ed unificare alcuni aspetti, nonché di codificare la giurisprudenza. Dal profilo materiale, sono previsti adeguamenti secondari dell’organizzazione giudiziaria, nonché un adeguamento di punti specifici della procedura davanti al Tribunale federale. Sono incluse per esempio una regolamentazione esplicita del termine di prescrizione della pretesa di risarcimento del gratuito patrocinio, nuove eccezioni relative alla sospensione dei termini o l’estensione della procedura del giudice unico anche alle domande.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l’ordinanza sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi; RS 451.33), l’ordinanza sulla protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32), l’ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 451.37), l’ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA; RS 451.34) e l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1).
IIl Tribunale federale ha deciso che le persone prestite per fornire assistenza a domicilio sono soggetti alla Legge sul lavoro. Disposizioni speciali nell'OLL 2 sono state negoziate con le parti sociali coinvolte.
La Commissione propone di precisare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in modo tale che gli stranieri diventati dipendenti dall’aiuto sociale senza colpa propria non debbano temere di perdere il permesso di dimora o di domicilio. In questo modo viene codificata la giurisprudenza del Tribunale federale.
La nuova ordinanza disciplinerà i dettagli relativi alla sanità militare e colmerà le lacune, ad esempio l’esercizio della professione del personale medico militare a livello nazionale. L’ordinanza sulla sanità militare costituirà l’equivalente degli atti normativi cantonali in materia di sanità, ospedalizzazione e agenti terapeutici applicabili al settore civile.
Nell’ambito della revisione in corso della LADI, volta a rendere più trasparente il sistema di compensazione delle casse di disoccupazione, le modifiche corrispondenti devono essere effettuate anche a livello di ordinanza. Saranno apportate modifiche all’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, all’ordinanza sui sistemi d’informazione e all’ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione.
L’RSI (2005) disciplina la collaborazione internazionale in materia di controllo degli eventi che possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Scopo principale dell’RSI è prevenire la diffusione delle malattie infettive evitando di creare ostacoli inutili al traffico e al commercio internazionali. Il 1° giugno 2024, l'Assemblea mondiale della sanità (AMS) ha adottato per consenso gli emendamenti all’RSI (2005). Le loro conseguenze per la Svizzera sono state analizzate nel presente rapporto esplicativo.
Per motivi formali, l’art. 95a OAINF deve essere armonizzato con l’art. 26 del «Regolamento per i grandi eventi» dell’Istituto collettore della previdenza professionale LAINF, il quale era precedentemente esente dall’approvazione. Tale regolamento non presenta controversie dal punto di vista contenutistico, ma necessita di approvazione affinché anche l’art. 26 possa essere formalmente confermato. L’articolo 26 del regolamento deve pertanto essere approvato contestualmente all’adozione del presente disciplinare d’ordinanza.
Sono apportate modifiche all’ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione civile (OPCi) in vigore attinenti al settore delle costruzioni di protezione.
Attuazione della mozione 21.4142: in caso di passaggio da un datore di lavoro che offre un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d’investimento (piano di previdenza 1e) a uno senza tale piano, l’assicurato deve poter trasferire la prestazione d’uscita del piano 1e per al massimo due anni a un istituto di libero passaggio, in modo da poter aderire a una strategia d’investimento analoga e avere così la possibilità di recuperare eventuali perdite subite. L’attuazione della mozione richiede un migliore scambio d’informazioni tra gli istituti interessati, per garantire che alla scadenza del termine di due anni l’avere di previdenza venga trasferito all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Il progetto di revisione attua le mozioni 22.3234 Carobbio Guscetti, 22.3333 Funiciello et 22.3334 de Quattro e mira a garantire alle vittime di violenza (segnatamente domestica o sessuale) l’accesso a prestazioni mediche e medico-legali specialistiche e di qualità. Le vittime avranno in particolare il diritto all’allestimento gratuito della documentazione medico-legale, indipendentemente dall’avvio di un procedimento penale. L’assistenza medico-legale diventa così una prestazione di aiuto alle vittime ai sensi della LAV. I Cantoni dovranno garantire alle vittime l'accesso a un ente specializzato.
Per attuare la mozione 22.4253 CET-S nel progetto in consultazione vengono proposte 10 misure tese a rafforzare il principio della coltivazione diretta, la posizione dei coniugi e lo spirito imprenditoriale nell’agricoltura.
Il presente progetto preliminare prevede che l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale a carico dell’assicurato sia aumentato di 50 franchi ogni volta che si reca nei reparti di pronto soccorso di un ospedale senza l’indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista. Saranno esentati le donne incinte e i bambini. Inoltre, saranno interessate unicamente le persone assoggettate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). La scelta di introdurre un tale aumento dell’aliquota percentuale sarà delegata ai Cantoni.
Il disegno di legge propone modifiche nell'ambito dei mercati finanziari per quanto riguarda la procedura di assistenza amministrativa della FINMA, la cooperazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica da parte di autorità estere, la trasmissione transfrontaliera di informazioni da parte degli istituti sottoposti a vigilanza, gli audit transfrontalieri e la notifica transfrontaliera di documenti in materia amministrativa. Oltre alla modifica delle disposizioni della LFINMA si propone di modificare di conseguenza anche le disposizioni sulla cooperazione internazionale contenute nella Legge sui revisori (LSR) e nella Legge sulla Banca nazionale (LBN).
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione concernente le revisioni dell’ordinanza sull’energia nucleare (OENu), dell’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne), dell‘ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) e dell’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC).