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L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare una base legale formale unitaria per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'attuale ripartizione in due leggi separate sarà soppressa. L'avamprogetto prevede in particolare per il SIC nuove misure di acquisizione di informazioni (soggette ad autorizzazione) e una nuova forma di elaborazione dei dati. Anche in considerazione dell'attuale situazione di minaccia, il SIC potrà così continuare ad assumere efficacemente il suo ruolo di organo di sicurezza preventivo della Confederazione.
Questa legge (RS 520.3) ha ormai più di quaranta anni e sarà sottoposta a revisione totale per essere adeguata in particolare alla Costituzione federale (RS 101), alla legge sui sussidi (RS 616.1) e alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). La revisione permetterà inoltre di integrare nella legislazione svizzera le disposizioni del Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento del Paese attualmente in vigore deve essere adeguata alla nuova situazione economica e modernizzata. A prescindere dalle cause di una crisi, l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) deve poter intervenire rapidamente e in modo mirato in situazioni di grave penuria imminenti o già sopraggiunte che riguardano l'intero Paese. La stretta interconnessione e la forte dinamicità dei moderni processi di approvvigionamento esigono reazioni più rapide in caso di problemi. L'AEP dovrà concentrarsi sempre di più sull'obiettivo di contribuire a rafforzare la resistenza delle infrastrutture ancor prima che insorgano problemi di approvvigionamento, soprattutto a livello di telecomunicazioni, logistica dei trasporti e reti elettriche. I gestori delle infrastrutture che con i loro servizi forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero accertarsi fin d'ora di essere in grado di operare anche in condizioni prossime alla crisi. Nell'ambito della revisione della LAP occorre creare degli strumenti per coinvolgere in modo ottimale questi attori, con misure mirate, nella prevenzione delle crisi attuata dall'AEP.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori degli impianti d'accumulazione in relazione ai sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell'organo responsabile finora applicato da Confederazione e Cantoni rimane invariato.
L'esecuzione dela restituzione e il ritiro di armi in prestito diventerà in futuro più efficace e sarà disciplinata analogamente alla collaudata procedura per il ritiro cautelativo di armi personali e armi personali in prestito. In futuro, un incarico ai comandanti di circondario da parte della BLEs potrà avvenire. Il quale da parte sua può incaricare del ritiro dell'arma in prestito le autorità cantonali di polizia.
Nell'ambito dell'ultima revisione della LPPC, entrata in vigore il 1o gennaio 2012, l'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare un nuovo progetto di legge volto a colmare le lacune individuate dall'operazione ARGUS. L'obiettivo principale della revisione è quindi quello di evitare che vengano prestati servizi di protezione civile abusivi e versate IPG illecite, in particolare estendendo il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) ai militi della protezione civile. La LPPC subisce inoltre altre modifiche necessarie.
Il rapporto fissa le linee direttrici e delle misure per la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile per gli anni a partire da 2015. Il presente progetto di rapporto è stato elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni.
In linea con la revisione parziale della LPPC, l'OPCi è stata modificata soprattutto nei settori dell'istruzione, del materiale e delle costruzioni di protezione, ma anche in altri settori come ad esempio la protezione dei dati. Di conseguenza occorre modificare anche l'Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) e l'Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01).
Il Rapporto sull'esercito, che costituisce la concretizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito delineato nel Rapporto sulla politica di sicurezza, tematizza i problemi dell'esercito e le misure volte alla loro eliminazione o attenuazione. I rischi e le conseguenze per l'esercito sono illustrati mediante «case studies». Le attività dell'esercito e le sue possibili prestazioni sono state definite in base alle potenziali vulnerabilità. Nel profilo prestazionale i compiti dell'esercito sono concretizzati a livello qualitativo e quantitativo. Su queste basi sono stati allestiti un modello di esercito e relative varianti. Infine sono stati formulati i principi fondamentali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito.
vigore da ormai sei anni, la LPPC sarà sottoposta ad una prima revisione per tenere conto delle esperienze acquisite negli ultimi anni, in particolare nei settori dell'istruzione, degli organi di condotta nella Protezione della popolazione, dei servizi d'istruzione nella protezione civile e delle costruzioni di protezione.
Il rapporto in questione costituirà il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Sotto il profilo dei contenuti, domina la continuità con la politica di sicurezza attuale. Vi sono singole correzioni di rotta, ma nessun cambiamento di rotta vero e proprio. La politica di sicurezza viene definita in maniera sensibilmente più ampia e integrale (considerando i contributi cantonali e comunali alla sicurezza), ma l'attuale strategia fondamentale viene mantenuta: si mira a un'interazione efficace dei mezzi della politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e anche a una collaborazione internazionale. Nel rapporto, i cambiamenti essenziali riguardano l'assetto della collaborazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e lo strumento «esercito».
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
Entrambe le ordinanze non sono più attuali e vanno abrogate senza essere sostituite.
Le condizioni per la custodia al domicilio dell'arma di servizio, per la cessione in proprietà e per la consegna in prestito dell'arma nel quadro del tiro fuori del servizio e ai giovani tiratori devono essere ottimizzate. Questa revisione concerne l'Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari, l'Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari e l'Ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio.
Il 25 febbraio 2009 il Consiglio federale ha deciso, fatta salva l'approvazione del Parlamento, di mettere a disposizione dell'operazione militare internazionale NAVFOR/Atalanta dell'Unione europea dei militari svizzeri per la protezione di navi del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e di navi mercantili svizzere. Contemporaneamente, ha deciso di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare) che creerà la base legale affinché in futuro la Svizzera possa partecipare con mezzi militari a operazioni di polizia internazionali quando sono direttamente o indirettamente minacciati importanti interessi svizzeri.
Secondo il progetto, in futuro, in situazioni di catastrofe e d'emergenza, nonché per svolgere lavori di ripristino, dovrà essere possibile impiegare immediatamente militi non istruiti della protezione civile attribuiti al personale di riserva, senza che debbano seguire un'istruzione di base preliminare; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei militi che hanno seguito una formazione.
Istituzione dell'obbligo di partecipare a istruzioni all'estero per i militari di milizia e dell'obbligo di partecipare a impieghi all'estero per il personale militare. Limitazione all'essenziale della procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio. Rielaborazione delle disposizioni inerenti al diritto in materia di protezione dei dati e creazione di nuove basi legali formali nel settore della protezione dei dati. Creazione di basi legali per le attività commerciali delle unità amministrative del DDPS.
La presente revisione dell' OEs ha due obiettivi: orientare gran parte dei mezzi agli impieghi di sicurezza (sicurezza preventiva del territorio), tenendo parimenti pronti tali mezzi per appoggiare le autorità civili, e fare in modo che parti dell' esercito assicurino le capacità per il combattimento interarmi ad alto livello nel caso di un attacco militare contro il nostro Paese, oggi poco probabile ma non totalmente escluso.
La consultazione concerne le opzioni per l'ulteriore modo di procedere.
Il Concetto direttivo per l'esercito (CDEs) indica come e con quali strutture e mezzi l'esercito svizzero adempirà la sua missione nel prossimo decennio. Esso descrive le possibili forme di una modernizzazione dell'esercito, ma anche i limiti di una riforma globale. La legge militare ha lo scopo di concretizzare il CDEs.
Proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, altre situazioni d'emergenza e conflitti armati: questo il compito della protezione della popolazione. Essa contribuisce inoltre a limitare e far fronte ai danni causati da questi eventi.
Questa revisione parziale concerne l'armamento di militi svizzeri impiegati in un servizio di promozione della pace, la conclusione di trattati con altri Stati sulla cooperazione in materia di istruzione, sullo statuto dei militari svizzeri all'estero e sullo statuto dei militari stranieri in Svizzera.
Questo tipo di impiego deve permettere di coadiuvare le autorità civili quando i mezzi di cui dispongono non bastano.
Le quattro imprese appartenenti alla Confederazione devono poter essere trasformate in società anonime ad economia mista con uno statuto di diritto privato.