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Le modifiche all’ordinanza sulle poste concedono alla Posta maggiore flessibilità nella distribuzione, rendendo la fornitura del servizio universale più efficiente ed economica. Il servizio universale deve anche comprendere un canale di distribuzione digitale e l’accesso al traffico elettronico dei pagamenti.
Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sui brevetti (LBI), decidendo in particolare i seguenti punti: per ogni domanda di brevetto sarà necessario eseguire una ricerca obbligatoria e presentare un rapporto sullo stato della tecnica, sarà consentito richiedere un esame completo su richiesta, sarà permessa la presentazione di atti tecnici in inglese, l’attuale procedura di opposizione sarà sostituita con una procedura di ricorso estesa, saranno incrementate la sicurezza giuridica e la trasparenza sia per i depositanti sia per i terzi (cfr. in merito anche il messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti, FF 2023 7). Date queste premesse, devono ora essere modificate e integrate le rispettive disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, offrendo così l’occasione per rivedere completamente l’OBI (revisione totale). L’OBI risale al 1977 e da allora è stata più volte sottoposta a revisioni parziali. Questo ha fatto sì che la struttura e l’articolazione dell’ordinanza non siano più chiare né ordinate e pertanto verranno modificate nel rispetto delle Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione. Per quanto concerne il contenuto, l’attuazione della revisione parziale della LBI permetterà di semplificare la procedura. Inoltre, nell’era della digitalizzazione verranno semplificate la comunicazione elettronica nonché la gestione elettronica dei dati ed eliminati gli ostacoli in linea con la trasformazione digitale.
L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni. Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento, ratifica della Convenzione n. 190 e della Convenzione n. 191
Il progetto di nuova ordinanza concretizza l'art. 17a LATer, che consente di applicare dispositivi di sicurezza (identificativi univoci e dispositivi antieffrazione) sugli imballaggi dei medicamenti per permettere la verifica della loro autenticità. Questi dispositivi di sicurezza mirano a prevenire l'introduzione di contraffazioni e la commercializzazione illegale di medicamenti nella catena di approvvigionamento legale.
Le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca costituiscono una nuova infrastruttura di comunicazione, gestita da poche imprese attive a livello internazionale in base a regole da loro stabilite e attuate privatamente. La nuova legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca dovrebbe consentire di rafforzare i diritti degli utenti. Allo scopo di tutelare la libertà di opinione e di informazione di questi ultimi, ai fornitori di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi è richiesta maggiore trasparenza per quanto concerne la rimozione di contenuti e il blocco di conti utente. I fornitori vengono pertanto obbligati a informare in merito a tali decisioni e motivarle. Inoltre, devono mettere a disposizione un meccanismo di gestione dei reclami interno e, in caso di controversie, collaborare con un organismo preposto alla risoluzione extragiudiziale delle stesse. L'avamprogetto comprende anche disposizioni in materia di trasparenza in merito al contrassegno e all'indirizzamento della pubblicità nonché all'uso di sistemi di raccomandazione. La presentazione di un rapporto a cadenza regolare e la fornitura dell'accesso ai dati ad enti amministrativi e organi di ricerca consentono di meglio valutare e sorvegliare l'impatto che le attività delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi hanno sulla società.
Il 21 marzo 2025 il Parlamento ha adottato la revisione della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (RS 742.41, LTM). Il Consiglio federale avvia ora la consultazione sulle relative disposizioni esecutive.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione concernente le revisioni dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn) e dell’ordinanza sull’energia (OEn), dell’ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) e dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico (OOSE).
Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge per un regime di autorizzazione basato sui rischi applicabile alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 37a cpv. 2 LIG). Con il presente progetto di legge il Consiglio federale attua questo mandato.
Nel quadro della procedura di consultazione, vi invitiamo a esprimere il vostro parere sulla revisione parziale dell’ordinanza sul CO2. L’ordinanza sul CO2 riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2026. La revisione attua modifiche necessarie del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera, in modo da garantirne uno sviluppo equivalente a quello esperito in seno all’Unione europea (UE). Le basi legali necessarie e le competenze del Consiglio federale sono definite nella legge sul CO2 riveduta, in vigore da gennaio 2025.
Una revisione dell’ordinanza sul CO2 attualmente in corso, oggetto di consultazione fino al 17 ottobre 2024, si concluderà prossimamente ed entrerà in parte retroattivamente in vigore al 1° gennaio 2025. Sarà pertanto nostra premura farvi pervenire, nel corso della consultazione, anche una panoramica delle modifiche in programma rispetto al diritto vigente (art. 7 cpv. 1 lett. b OCo).
Il presente progetto di legge si basa sui risultati della valutazione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico già presentata al Parlamento e contiene le modifiche alla legge che ne derivano. Le modifiche previste alla legge sulla geoinformazione e le relative modifiche di terzi mirano a chiarire il rapporto tra il Catasto e il registro fondia-rio e a consentire un'espansione contenutistica del Catasto. Inoltre, in un'ottica di semplificazione e per evitare incertezze giuridiche, non solo viene abrogata senza sostituzione la responsabilità di diritto speciale, ma anche la disposizione secondo cui il contenuto del Catasto è considerato noto.
La Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) mira a creare un programma di sostegno temporaneo per avviare l’espansione a livello nazionale di infrastrutture di telecomunicazione passive per collegamenti fissi negli edifici con velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo in download in luoghi in cui una tale espansione non viene portata avanti dalle forze di mercato.
La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) ha raccomandato una disponibilità minima di 400 megawatt di potenza per le centrali termiche di riserva a partire dal 2025. Poiché i contratti attualmente in essere con le centrali di riserva di Birr, Monthey e Cornaux scadranno nel 2026 ed entro tale data non saranno ancora disponibili nuove centrali di riserva, è necessario prolungare la validità dell’ordinanza sulla riserva invernale (OREI) fino alla fine del 2030. La proroga si rende necessaria perché la revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) sta richiedendo più tempo del previsto. Oltre a quanto appena illustrato è stato innalzato da 5 a 30 MW il limite per l’aggregazione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione.
Il «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) è una normativa unilaterale dei Stati Uniti d’America (USA) che vale per tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti di contribuenti americani o a versare un’imposta elevata. Attualmente, l’attuazione in Svizzera è fondata sul modello 2. Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati dei conti, con il consenso dei clienti americani interessati, direttamente alle autorità fiscali americane. L’accordo secondo il modello 1 nuovamente negoziato con gli USA prevede l’introduzione di une scambio automatico et reciproco di informazioni sui conti bancari tra autorità competenti. Il cambiamento di modello necessita l’elaborazione di una nuova legge FATCA (Modello 1) e di un’ordinanza di attuazione. L’entrata in vigore del nuovo accordo FATCA (modello 1), della nuova legge FATCA (modello 1) e dell’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2027 (primo scambio di informazioni nel 2028).
Una parte delle costruzioni e degli impianti del CERN sarà in futuro di competenza di un’autorità federale di approvazione dei piani secondo una procedura definita agli articoli 31a–31n nLPRI. Il progetto di ordinanza è volto a specificare le diverse fasi di questa procedura per facilitarne l’attuazione.
Per promuovere l’integrazione delle persone con statuto di protezione S nel mercato del lavoro occorre introdurre un obbligo di annuncio per i servizi pubblici di collocamento e istituire un diritto al cambiamento di Cantone per le persone bisognose di protezione che esercitano un’attività lucrativa. A livello di ordinanza, l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa deve essere convertito in un obbligo di annuncio. Occorre inoltre estendere anche alle persone con statuto di protezione S l’obbligo di prendere parte a programmi di integrazione o reinserimento professionale. Inoltre, la durata delle convenzioni programmatiche tra i Cantoni e la Confederazione relative ai programmi d'integrazione cantonali potrà essere prolungata. Infine, occorre altresì agevolare l’accesso al mercato del lavoro degli stranieri che hanno conseguito una formazione in Svizzera (secondo decisione di rinvio del Parlamento relativa all’affare 22.067).
La legge sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e) pone le basi per l’introduzione del mezzo d’identificazione elettronico (Id-e) statale in Svizzera. La Confederazione verifica l’identità del richiedente e gli rilascia un Id-e. L’Id-e e gli altri mezzi di autenticazione elettronici sono emessi mediante un’infrastruttura statale di fiducia messa a disposizione dalla Confederazione. La legge sull’Id-e disciplina i requisiti di questa infrastruttura, che sarà accessibile agli attori dei settori pubblico e privato. Al Consiglio federale è delegata la competenza di specificare in un’ordinanza il quadro previsto dalla legge. Le disposizioni di esecuzione della legge sull’Id-e, che saranno sottoposte a consultazione, mirano in particolare a disciplinare le procedure di identificazione e di rilascio, le misure di protezione dei dati e i vari standard tecnici e organizzativi applicabili all’Id-e, agli altri mezzi di autenticazione elettronici e all’infrastruttura di fiducia della Confederazione.
Le presenti disposizioni attuative disciplinano i fondamenti del sistema d’informazione sui controlli della circolazione (SICC), affidandone l’organizzazione e la gestione al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 89t della legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01). Pertanto si intendono abrogate le rispettive disposizioni dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013).
Fino a nuovo avviso le possibilità di viaggiare concesse attualmente alle persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione provvisoria vanno mantenute in virtù della normativa corrispondente dell’UE e dell’esenzione dal visto nello spazio Schengen per le persone con passaporto biometrico dell’Ucraina. Con la modifica di legge proposta viene introdotta nella LStrI una pertinente regolamentazione speciale, applicabile fino all’abrogazione della protezione provvisoria per le persone provenienti dall’Ucraina.
In assenza di trattati bilaterali, la Convenzione di Lubiana-L’Aia permette di sancire in una base convenzionale l’obbligo di mutua cooperazione internazionale in materia penale per i crimini internazionali. Riprende sostanzialmente la definizione di questo tipo di crimini e i principi dell’assistenza giudiziaria come sanciti nel diritto svizzero, in particolare nel Codice penale (CP) e nell’Assistenza in materia penale (AIMP). S’intende codificare il crimine di aggressione nel diritto svizzero in modo analogo al crimine di genocidio, ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra. Codificare nel diritto nazionale il crimine di aggressione permette alla Svizzera di adottare anche l’allegato H della Convenzione di Lubiana-L’Aia e attuare la mozione Sommaruga (22.3362) già trasmessa dal Parlamento.
La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) propone di integrare nella legge sugli agenti terapeutici (LATer) l’obbligo di dichiarare le relazioni d’interesse. Le persone che impiegano agenti terapeutici sono dunque tenute a dichiarare le loro relazioni commerciali con le aziende che fabbricano o immettono in commercio tali prodotti.
Le ordinanze stabiliscono che le persone che utilizzano determinate sostanze o preparati a livello professionale o commerciale devono superare un esame o dimostrare le proprie conoscenze. La prevista revisione totale mira in particolare a ridefinire i compiti delle autorità competenti e a introdurre un rigoroso obbligo di formazione continua per i titolari di autorizzazioni speciali. • Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive; OADAP, RS 814.812.31; • Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale; OALPar, RS 814.812.32; • Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti; OLAFum, RS 814.812.33.
La proposta di modifica dell’allegato concernente i biocidi intende consentire l’impiego eccezionale di biocidi nel bosco destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie nonché di microrganismi patogeni o vettori di malattie. L’autorità competente (di norma i Cantoni) autorizza l’impiego eccezionale di prodotti biocidi nel bosco se sono soddisfatte determinate condizioni. La modifica in oggetto viene sottoposta in via straordinaria a una consultazione abbreviata affinché possa entrare in vigore il prima possibile.
Nell’ambito della tassazione minima dell’OCSE, è previsto uno scambio di informazioni fiscali sulla base dell’«Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE». L’accordo GloBE consente la presentazione centralizzata delle informazioni GloBE in Svizzera, il che rappresenta uno sgravio amministrativo per i gruppi multinazionali interessati in Svizzera.
Con il presente progetto la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale propone una modifica di legge per potere obbligare la SSR a stipulare contratti con attori del settore audiovisivo privato.